IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 6 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e,  in  particolare,
gli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1; 
  Visto il «Regolamento di attuazione della legge 15  dicembre  1999,
n.  482,  recante  norme  di  tutela  delle  minoranze   linguistiche
storiche» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2  maggio
2001, n. 345; 
  Visto in particolare, l'art. 8, comma 1, del predetto  regolamento,
e successive  modificazioni,  il  quale  dispone  la  definizione,  a
cadenza triennale, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, dei criteri per  l'attribuzione  e  la  ripartizione  degli
stanziamenti previsti dai citati  articoli  9  e  15  della  suddetta
legge; 
  Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38,  recante  «Norme  a  tutela
della minoranza  linguistica  slovena  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia»; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e  6
della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  recante  «Norme  per  il
coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con
cio' disponendo che dette  province  autonome  non  partecipano  alla
ripartizione di finanziamenti  statali  a  titolo  di  concorso  alla
finanza pubblica; 
  Sentito il Comitato tecnico  consultivo  per  l'applicazione  della
legislazione in materia di minoranze  linguistiche  storiche  di  cui
all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345
del 2001; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 22 marzo 2023, repertorio atti n. 37; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre  2022,  recante  delega  di  funzioni  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri al Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie  e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,  lettera   m),
concernente l'iniziativa governativa e legislativa  in  materia,  tra
l'altro, di minoranze linguistiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito territoriale dei progetti 
 
  1. Gli stanziamenti relativi agli  esercizi  finanziari  2023-2025,
previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n.  482,
sono assegnati sulla base di progetti finalizzati alla valorizzazione
delle lingue e delle culture tutelate dalla citata legge, elaborati e
presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate  dall'art.  8,
commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2  maggio
2001, n. 345, e successive modificazioni. 
  2. I progetti  di  cui  al  comma  1  si  riferiscono  a  minoranze
linguistiche ammesse a tutela per le quali  si  sia  provveduto  alla
delimitazione territoriale prevista dall'art. 3 della  legge  n.  482
del 1999, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge
regionale, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonche', per le  regioni
a statuto speciale, da una norma di  attuazione  dello  statuto.  Per
quanto attiene alla minoranza slovena  nella  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, la delimitazione territoriale e'  indicata  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007  e  dalla  allegata
tabella, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
  3. Alla elaborazione dei  progetti  di  cui  al  comma  1,  possono
concorrere  anche  gli  organismi  di  coordinamento  e  di  proposta
riconosciuti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.  482  del
1999.